Patriarcato Latino Cattolico Chiesa Vecchia Cattolica In Italia e Nel Mondo

Patriarcato Latino Cattolico Chiesa Vecchia Cattolica In Italia e Nel Mondo Chiesa canonicamente riconosciuta: custodisce la Tradizione apostolica, la Sacra Scrittura e i Sacramenti.

📜 PREMESSA STATUTARIA E TEOLOGICA​SEMINARIO PATRIARCALE MAGGIORE "SAN PIO X"​STUDIO TEOLOGICO E CASA DI FORMAZIONE SACER...
30/07/2026

📜 PREMESSA STATUTARIA E TEOLOGICA

​SEMINARIO PATRIARCALE MAGGIORE "SAN PIO X"

​STUDIO TEOLOGICO E CASA DI FORMAZIONE SACERDOTALE

​Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma

​IBRAHIM I

​PATRIARCA E PADRE GENERALE DI UNITÀ

​A futura memoria del Clero e dei Fedeli affidati alle Nostre cure

​*«Il sacerdote non è per sé, ma per la Chiesa; non è per la terra, ma per il Cielo. Egli deve essere il faro illuminante, il sale incorruttibile e il pastore disposto a dare la vita per le pecore.»*

​I. Il Mandato Evangelico e la Necessità della Formazione Clericale

​Nostro Signore Gesù Cristo, prima di salire al Cielo per sedere alla destra del Padre, affidò agli Apostoli e ai loro Successori il compito supremo di insegnare a tutte le genti, battezzandole nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). La continuità di questo sacro ministero attraverso i secoli richiede con impellente necessità che quanti vengono chiamati da Dio alla dignità del Presbiterato siano preparati con rigore teologico, disciplina ascetica, santità di vita e incrollabile fedeltà al Depositum Fidei.

​In un'epoca contemporanea segnata dal relativismo, dalla confusione dottrinale e da insidioso modernismo che tenta di secolarizzare il Santo Sacerdozio, il Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma riafferma la centralità perenne della formazione sacerdotesca tradizionale. A questo scopo istituiamo e fondiamo il Seminario Patriarcale Maggiore "San Pio X", quale cuore pulsante e vivaio vocazionale della Nostra giurisdizione ecclesiastica in Italia e nel Mondo.

​II. Il Patrocinio di San Pio X e il Magistero Anti-Modernista

​L'intitolazione di questa Casa di Formazione al Santo Pontefice Papa Pio X (Giuseppe Sarto) non è un semplice omaggio formale, ma la scelta di una precisa rotta spirituale e dottrinale.

1. ​Incorrotta Ortodossia: Il Seminario assume quale principio guida il motto di San Pio X: «Instaurare Omnia in Christo» (Rinnovare ogni cosa in Cristo). I candidati agli Ordini Sacri saranno formati alla difesa della verità rivelata di fronte alle deviazioni dottrinali, attingendo direttamente alla Teologia Patristica, alla Scolastica di San Tommaso d'Aquino e alle definizioni dei Sette Concili Ecumenici della Chiesa indivisa.

2. ​Diritto Canonico Classico: La vita e la disciplina interna del Seminario sono modellate sulla struttura del Codice di Diritto Canonico del 1917 (CIC 1917), promosso dal Santo Patrono, garantendo ordine, chiarezza giurisdizionale, abnegazione personale e genuina obbedienza canonica alla cattedra patriarcale.

​III. I Pilastri della Formazione Sacerdotale

​La formazione erogata presso il Seminario Patriarcale Maggiore "San Pio X" si fonda su quattro pilastri indissolubili:

​✝️ Formazione Spirituale e Liturgica: I seminaristi saranno educati all'amore profondo per la Sacra Liturgia e il Santo Sacrificio della Messa nei Riti Tradizionali perenni, all'Ufficio Divino quotidiano, alla vita sacramentale e alla contemplazione, affinché l'azione pastorale scaturisca sempre dall'unione intima con Cristo.

​📚 Formazione Intellettuale e Teologica: Attraverso lo Studio Teologico Patriarcale, gli alunni conseguiranno una preparazione rigorosa nelle Sacre Scritture, nella Teologia Dogmatica e Morale, nel Diritto Canonico, nella Storia Ecclesiastica e nelle lingue sacre (Latino e Greco), per essere pronti a dare ragione della speranza che è in loro (1 Pt 3,15).

​🛡️ Formazione Umana e Disciplinare: L'acquisizione delle virtù cardinali e teologali, la ca**tà fraternale, l'umiltà, il decoro dello stato clericale e il rispetto del Regolamento Canonico costituiranno la base per forgiare uomini saldi, maturi ed equilibrati.

​🌍 Formazione Pastorale ed Ecumenica: In conformità con la vocazione d'Unità del Patriarcato e con la comunione che ci lega alle Chiese storiche di tradizione vetero-cattolica ed ortodossa (in primis l'Unione di Scranton), i futuri sacerdoti saranno preparati ad esercitare la cura delle anime con zelo missionario, ca**tà verso i bisognosi e spirito di fraternità patristica.

​IV. Promulgazione e Benedizione Patriarcale

​Poniamo questo Seminario Maggiore, i suoi Formatori, i Docenti e tutti gli Alunni che ne varcheranno la soglia sotto la speciale protezione della Santissima Madre di Dio (Sedes Sapientiae), di San Pio X e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

​Possa questa istituzione formare operai santi, dotti ed intrepidi per la vigna del Signore, pronti ad amministrare con mani pure i Santi Misteri e a condurre le anime al porto della salvezza eterna (Salus Animarum).

​Dato a Vigna di Valle – Bracciano (Roma), dalla Sede Patriarcale Primaziale, e promulgato con la Nostra firma e il Nostro Sigillo Patriarcale.

​IL PATRIARCA SUPREMO E FONDATORE

​\

​Sua Santità Santo Padre Generale Patriarca di Unità Benedetto XVII

(Mons. Fabrizio Rovello)

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI. AMEN.ACCORDO CANONICO DI INTERCOMUNIONE E COMUNIONE ECCLESIALEA tutti i Ve...
30/07/2026

IN NOMINE PATRIS ET FILII ET SPIRITUS SANCTI. AMEN.

ACCORDO CANONICO DI INTERCOMUNIONE E COMUNIONE ECCLESIALE

A tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e Fedeli che leggeranno questo Santo Instrumento, Pace e Benedizione nel Signore Nostro Gesù Cristo.

PREAMBOLO TEOLOGICO ED ECCLESIOLOGICO
Preso atto della preghiera sacerdotale di Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo: «Che tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 21);

Riconoscendo l'importanza primordiale di ricucire la tunica inconsufile di Cristo attraverso la testimonianza visibile della fede apostolica, la condivisione della grazia sacramentale e l'amore fraterno;

Considerata la comune adesione ai Primi Concili Ecumenici, ai Credi della Fede Cattolica ed Apostolica e la custodia ininterrotta della legittima Successione Apostolica;

LE PARTI STIPULANTI
DA UNA PARTE:

La Chiesa Cattolica Rutena (Ruthenian Catholic Church), rappresentata dal suo Gerarca, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. William Charles Skurla, Arcivescovo Metropolita di Pittsburgh per i Cattolici Bizantini (sui iuris);

DALL’ALTRA PARTE:

Il Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma – Chiesa Vecchio Cattolica in Italia e nel Mondo, rappresentato dal suo Primate Supremo, Sua Santità Benedetto XVII, Santo Padre Generale e Patriarca di Unità.

ARTICOLI DI INTERCOMUNIONE

Riuniti in fraterna ca**tà e guidati dalla grazia dello Spirito Santo, le Parti stabiliscono, decretano e promulgano quanto segue:

Articolo I – Mutuo Riconoscimento dei Sacramenti e degli Ordini

Le Parti contraenti riconoscono pienamente la validità, l'efficacia e la liceità della Successione Apostolica, dell'Episcopato, del Presbiterato e del Diaconato di ciascuna giurisdizione, nonché la piena grazia santificante di tutti i Santi Sacramenti (Misteri) amministrati secondo le rispettive tradizioni liturgiche.

Articolo II – Ospitalità Eucaristica ed Intercomunione

In virtù del presente accordo, è stabilita la piena Intercomunione Eucaristica tra i fedeli e il clero delle due giurisdizioni.

I fedeli appartenenti a ciascuna Chiesa, laddove si trovino nell'impossibilità di accedere alla propria comunità o per motivate esigenze spirituali, possono accostarsi con reverenza ai Sacramenti della Santissima Eucaristia, della Confessione e dell'Unzione degli Infermi presso i ministri dell'altra parte.

I sacerdoti delle due giurisdizioni, con il benestare dei rispettivi Ordinari locali, possono concelebrare i Santi Misteri e prendere parte alle funzioni liturgiche ed extra-liturgiche.

Articolo III – Autonomia e Giurisdizione
Il presente Accordo di Intercomunione rispetta pienamente l'autonomia canonica, liturgica, amministrativa e gerarchica di ciascuna Chiesa. Nessuna delle parti eserciterà giurisdizione o ingerenza negli affari interni, nelle nomine episcopali o nella disciplina canonica dell'altra.

Articolo IV – Cooperazione Pastorale e Missionaria

Le parti si impegnano a sostenersi reciprocamente nell'opera di evangelizzazione, nella difesa della fede e dei valori cristiani, nelle opere di ca**tà e di solidarietà sociale, operando in fraterna sinergia per il bene spirituale del Popolo di Dio.

ESECUZIONE E PROMULGAZIONE

Il presente Decreto di Intercomunione è redatto in duplice esemplare originale, sigillato con i rispettivi Sigilli Patriarcali ed Archiepiscopali e conservato presso le relative Cancellerie. Esso entra in vigore immediatamente al momento della firma.

Dato e firmato il giorno [Inserire Giorno e Mese] dell'Anno del Signore [Inserire Anno].
FIRME ED AUTOGRAFI

IN NOMINE DOMINI ET SALVATORIS NOSTRI JESU CHRISTIDECRETUM CANONICUMDE MUTUA VENERATIONE ET RICONITIONE ECCLESIASTICAA t...
30/07/2026

IN NOMINE DOMINI ET SALVATORIS NOSTRI JESU CHRISTI

DECRETUM CANONICUM

DE MUTUA VENERATIONE ET RICONITIONE ECCLESIASTICA

A tutti coloro che leggeranno il presente Instrumento Canonico, Salute e Pace nel Signore.

PREMESSA STORICA E THEOLOGICA

In virtù del mandato evangelico di Nostro Signore Gesù Cristo ("Ut unum sint", Gv 17,21) e nell'ardente desiderio di promuovere l'unità spirituale, il rispetto reciproco e la ca**tà fraterna tra le comunità di fede che custodiscono la Sacra Tradizione Apostoliche e i Santi Sacramenti;

LE PARTI CONTRAENTI

DA UNA PARTE:

La Chiesa Cattolica Rutena (Ruthenian Catholic Church), rappresentata e guidata ecclesiasticamente da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. William Charles Skurla, Arcivescovo Metropolita di Pittsburgh per i Cattolici Bizantini (Sui Iuris);

DALL’ALTRA PARTE:

Il Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma – Chiesa Vecchio Cattolica in Italia e nel Mondo, rappresentata dal suo Primate e Capo Supremo, Sua Santità Benedetto XVII, Santo Padre Generale e Patriarca di Unità.

ATTO DI RICONOSCIMENTO E DICHIARAZIONE CANONICA

Oggi, [Inserire Data], riuniti nella preghiera e guidati dallo Spirito Santo, i rappresentanti stabiliti dichiarano quanto segue:

1. Riconoscimento della Successione Apostolica e della Validità Sacramentale: Si attesta e riconosce la continuità della Successione Apostolica, la legittimità delle Ordinazioni Sacerdotali ed Episcopali e la validità dei Santi Sacramenti celebrati nel rispetto della fede d'Oriente e d'Occidente.

2. Rispetto della Giurisdizione e del Rituale: Le Parti si impegnano al pieno rispetto delle rispettive autonomie giurisdizionali, dei diritti canonici interni, delle tradizioni liturgiche bizantine, latine e vetero-cattoliche, riconoscendo il patrimonio spirituale custodito da ciascuna comunità.

3. Cooperazione Ecumenica e Fraterna: Le Parti stabiliscono di collaborare nel campo delle opere di ca**tà, della testimonianza cristiana nel mondo contemporaneo e della promozione del dialogo per la pace tra i popoli e l'unità di tutti i cristiani.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Documento Canonico viene redatto in duplice originale, depositato negli archivi cancellereschi delle rispettive giurisdizioni ecclesiastiche ed entra in vigore dal momento della sua formale sottoscrizione e apposizione dei sigilli patriarcali e archiepiscopali.

Dato e firmato nell'anno del Signore [2021].

FIRME E SIGILLI

Per la Chiesa Cattolica RutenaPer il Patriarcato d’Italia e Terre d’Occidente

S.E.R. Mons. William Charles Skurla
Arcivescovo Metropolita di Pittsburgh
Sua Santità Ibrahim I
Santo Padre Generale e Patriarca di Unità
(Sigillo Episcopale)(Sigillo Patriarcale)

Nota di cancelleria: Per rendere l'atto pienamente operativo, è necessario integrare la data esatta di redazione, il luogo (città/sede) di stipula e gli eventuali numeri di protocollo d'archivio.

EMBLEMA UFFICIALE DEL SEMINARIO PATRIARCALE MAGGIORE "SAN PIO X"​Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nu...
30/07/2026

EMBLEMA UFFICIALE DEL SEMINARIO PATRIARCALE MAGGIORE "SAN PIO X"

​Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma

​🏛️ 1. BLASONATURA ARALDICA (Per il Grafico)

​Scudo: Sannitico (o ecclesiastico a calice), trinciato d'azzurro e di porpora da una banda abbassata d'oro.

​Nel primo (in alto a sinistra): Un libro aperto d'argento con le lettere greco-latine Alpha e Omega di rosso, sormontato da una colomba d'argento con aureola d'oro, spiegata in maestà e raggiante.

​Nel secondo (in basso a destra): Un'àncora d'oro a tre marre, posta in palo, intrecciata a un calice d'oro con l'Ostia d'argento raggiante.

​Timbro (Fregi Esterni): Lo scudo è accostato da un cappello prelatizio (galero) di verde con nappe e fiocchi (1, 2, 3 per lato) oppure sormontato dalla Croce Patriarcale a due bracci d'oro e dall'Ancora di San Pio X. Sotto lo scudo, un cartiglio d'oro con il motto in lettere maiuscole nere.

​🧩 2. COMPOSIZIONE DETTAGLIATA E SIMBOLISMO

​A. Il Campo dello Scudo (Colori)

​Azzurro (In alto): Simboleggia il Cielo, la grazia divina, la devozione mariana e la ricerca della Verità Teologica.

​Porpora Patriarcale (In basso): Simboleggia la dignità del Sacerdozio, la regalità di Cristo e la penitenza/sacrificio necessari per la formazione clericale.

​Banda d'Oro: La striscia diagonale dorata separa e unisce i due campi, simboleggiando la luce della Grazia divina che scende sull'uomo.

​B. Figure nello Scudo (Simboli Celesti e Sacramentali)

1. ​Il Libro Aperto con l'Alpha e l'Omega (Teologia e Scrittura):

​Dettaglio: Il libro sacro della Parola di Dio e della Tradizione. Le lettere \alpha e \Omega indicano Cristo, principio e fine di ogni scienza teologica.

2. ​La Colomba dello Spirito Santo:

​Dettaglio: Posizionata sopra il libro, emette raggi d'oro diretti verso le pagine, a simboleggiare l'ispirazione divina per gli studi dei seminaristi.

3. ​Il Calice con l'Ostia Consacrata (L'Eucaristia e il Sacerdozio):

​Dettaglio: Rappresenta il cuore della vocazione presbiterale e del Sacrificio Eucaristico, centro della vita del Seminario.

4. ​L'Àncora della Speranza e di San Pio X:

​Dettaglio: L'àncora intrecciata al calice è il simbolo araldico personale di Papa San Pio X (tratto dal suo motto "Instaurare Omnia in Christo" e dalla virtù della Speranza).

​C. Cartiglio e Motto (Motto)

​Posizione: In basso, sotto la punta dello scudo, su un nastro srotolato d'oro con risvolti porpora.

​Testo: ​**«INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO»** (Rinnovare ogni cosa in Cristo - Motto di San Pio X) Oppure: «IN UNITATE FIDEI ET SCIENTIAE» (Nell'unità della Fede e della Scienza)

​**«INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO»** (Rinnovare ogni cosa in Cristo - Motto di San Pio X)

Oppure:

«IN UNITATE FIDEI ET SCIENTIAE» (Nell'unità della Fede e della Scienza)

​🎨 3. SPECIFICHE TECNICHE DI COLORE (Palette Grafica)

​Per garantire la resa ottimale sia in stampa sia sui media digitali, utilizzare la seguente tavola colori:
ElementoColoreCodice HEXCMYKUso Grafico
Porpora PatriarcalePorpora Scuro :40 M:100 Y:60 K:50Sfondo inferiore, dettagli cartiglio
Azzurro TeologicoBlu Reale / Celeste :90 M:60 Y:20 K:20Sfondo superiore scudo
Oro SacroOro Caldo :20 M:30 Y:90 K:10Banda, calice, àncora, croce, fregi
Argento / BiancoBianco Puro :0 M:0 Y:0 K:0Libro, colomba, ostia
Rosso RubinoRosso Vivo :15 M:100 Y:70 K:10Lettere \alpha e \Omega, dettagli nappe
📐 4. VARIANTI E GUIDA ALL'USO PER IL GRAFICO
Versione Ufficiale Solenne (Full Color):
Scudo completo di rilievi, sfumature metalliche sull'oro e sull'argento, utilizzato per diplomi di laurea teologica, pergamene di ordinazione, carta intestata del Rettorato e stendardi.
Versione Monocromatica / Incisione (Vettoriale):
Realizzata interamente in Nero/Bianco o Oro/Trasparente, senza sfumature, ottimizzata per timbri a secco, sigilli in ceralacca, incisioni su legno o metallo e intestazioni di documenti ufficiali.
Versione Minimal / Timbro Circolare:
L'emblema dello scudo viene inscritto all'interno di un doppio cerchio. Nello spazio circolare esterno va inserita la dicitura:
«SEMINARIUM PATRIARCHALE MAIUS SANCTUS PIUS X – BRACCIANO»

SANCTAE ECCLESIAE LATINAEREGOLAMENTO CANONICO APPLICATIVOOrdo et Disciplina Intra Intra Patriarchatum Catholicum Latinum...
30/07/2026

SANCTAE ECCLESIAE LATINAE
REGOLAMENTO CANONICO APPLICATIVO

Ordo et Disciplina Intra Intra Patriarchatum Catholicum Latinum
In Nomine Domini. Amen.

Noi, Patriarca e Primate, unitamente ai Padri del Santo Sinodo del Patriarcato d’Italia e delle Terre d’Occidente della Nuova Roma Chiesa Cristiana Universale Apostolica Ortodossa Antica Orientale in Italia e nel Mondo O Chiesa Vecchia Cattolica In Italia,

– Chie, promulgiamo il presente Regolamento Canonico Applicativo al fine di attuare, disciplinare ed esecutare in modo uniforme le norme del Codex Iuris Canonici Patriarchalis (CIC-P) e i principi stabiliti dalla Carta Apostolica Costitutiva.

TITOLO I — AMMISSIONE, FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CLERO

Articolo 1 — Requisiti per l'Ammissione al Clero Patriarcale
Per accedere agli Ordini Sacri (Diaconato, Presbiterato, Episcopato) o per chiedere l'incardinazione da altra giurisdizione, il candidato deve:

Professare integra la fede cattolica e la dottrina dei Primi Sette Concili Ecumenici.
Presentare certificazione d'origine, compreso il certificato di Battesimo, Cresima ed eventuali documenti di ordinazione precedente.
Superare l'esame della Commissione Patriarcale per il Clero, inteso a verificare l'ortodossia dottrinale, la salute psicofisica e la retta intenzione (intentio faciendi quod facit Ecclesia).
Articolo 2 — Formazione Teologica e Seminario
Tutti i candidati al presbiterato devono completare il ciclo di studi teologici, filosofici e liturgici presso il Seminario Maggiore Patriarcale o presso un istituto accreditato e approvato dal Santo Sinodo.
Il piano di studi deve includere tassativamente: Teologia Dogmatica Patristica, Sacra Scrittura, Diritto Canonico Latino, Liturgia Romana e Teologia Morale Tradizionale.
Articolo 3 — Disciplina di Vita e Paramenti Clericali
I chierici sono tenuti a condurre una vita decorosa, esemplare e conforme allo stato sacro.
Nell'esercizio del ministero e nelle funzioni pubbliche, il clero è tenuto a indossare l'abito talare o il clergymen scuro con collarino romano.
È severamente proibito ai chierici l'uso di insegne o titoli pontifici, episcopali o di dignità superiori a quelle legittimamente conferite dall'Autorità Patriarcale.
TITOLO II — NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI E DELLA LITURGIA
Articolo 4 — Libri Liturgici ed Uso dei Riti
La celebrazione dei Santi Sacramenti deve avvenire esclusivamente secondo i Libri Liturgici ufficialmente approvati dal Santo Sinodo (Messale Romano Tradizionale / Tridentino, Messale Romano Renovato, Rituale e Pontificale Latino).
È vietata qualsiasi alterazione arbitraria, omissione o aggiunta alle formule sacramentali e alle preghiere eucaristiche stabilite dalla Chiesa.
Articolo 5 — Registro dei Sacramenti
Presso ogni Parrocchia, Missione o Cattedrale devono essere tenuti e regolarmente aggiornati cinque registri canonici distinti:
Registro dei Battezzati
Registro dei Cresimati
Registro dei Matrimoni
Registro degli Ordinati
Registro dei Defunti
Una copia annuale autenticata di ciascun registro deve essere trasmessa entro il 31 gennaio alla Cancelleria Patriarcale per la conservazione negli Archivi Centrali.
TITOLO III — GOVERNO DELLE DIOCESI E DELLE PARROCCHIE
Articolo 6 — I Vescovi Diocesani e la Visita Pastorale
Il Vescovo Diocesano esercita la cura pastorale sotto la giurisdizione del Patriarca.
Ciascun Vescovo è tenuto a compiere la Visita Pastorale in tutte le parrocchie e comunità della sua Diocesi almeno una volta ogni due anni, redigendo apposito verbale da inviare al Santo Sinodo.
Articolo 7 — I Parroci e i Vicari
Il Parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, sotto l'autorità del Vescovo Diocesano.
I Parroci hanno il dovere di risiedere nella propria giurisdizione, celebrare la Santa Messa per il popolo nei giorni festivi e garantire l'assistenza spirituale e infermiera ai malati.
TITOLO IV — GESTIONE AMMINISTRATIVA E BENI TEMPORALI
Articolo 8 — Amministrazione dei Beni Ecclesiastici
Tutti i beni temporali (mobili e immobili) destinati al culto, al sostentamento del clero e alle opere di ca**tà appartengono alla persona giuridica ecclesiastica del Patriarcato o della singola Diocesi eretta.
Ogni Diocesi e Parrocchia deve dotarsi di un Consiglio per gli Affari Economici, presieduto dall'Ordinario o dal Parroco e composto da almeno due laici di provata probità.
Articolo 9 — Alienazioni e Atti Straordinari
Qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, alienazione o vendita di beni ecclesiastici di valore superiore alla soglia stabilita dal Santo Sinodo richiede l'autorizzazione scritta e preventiva del Patriarca.
TITOLO V — PROCEDURE DISCIPLINARI E TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Articolo 10 — Il Tribunale Patriarcale
È istituito il Tribunale Ecclesiastico Patriarcale, competente in primo e secondo grado per giudicare le cause di nullità matrimoniale, i contenziosi canonici e i delitti commessi da chierici o laici.
Il Tribunale è presieduto dal Vicario Giudiziale (Offiziale), coadiuvato da Giudici e dal Promotore di Giustizia.
Articolo 11 — Processo Disciplinare
Prima di avviare un processo punitivo contro un chierico accusato di delitto canonico, l'Ordinario deve effettuare un'indagine previa (prævia investigatio).
Nel caso di accertata gravità, l'Ordinario può imporre misure cautelari, inclusa la sospensione temporanea dal ministero pubblico, garantendo sempre il diritto di difesa del chierico dinanzi al Tribunale.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento Canonico Applicativo entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione negli Acta Patriarchatus.
Qualsiasi modifica o integrazione al presente Regolamento è riservata all'approvazione del Santo Sinodo presieduto dal Patriarca.
Dato in Sede Patriarcale, sottoscritto e convalidato dal Sigillo Ufficiale, il giorno ventotto del mese di Luglio dell'Anno del Signore Duemilaventisei.
† SUA SANTITÀ E BEATITUDINE IL PATRIARCA
Patriarca Cattolico Latino e Primate del Santo Sinodo
(Firma Manuale e Sigillo Patriarcale)
De Mandato Summi Patriarchae:
Il Cancelliere Generale Patriarcale
(Firma e Sigillo di Cancelleria)

SANCTAE ECCLESIAE LATINAECODEX IURIS CANONICI PATRIARCHALIS (CIC-P)IN NOMINE DOMINI. AMEN.DECRETUM PROMULGATIONISNoi, Pa...
30/07/2026

SANCTAE ECCLESIAE LATINAE

CODEX IURIS CANONICI PATRIARCHALIS (CIC-P)
IN NOMINE DOMINI. AMEN.
DECRETUM PROMULGATIONIS

Noi, Patriarca e Primate unitamente al Santo Sinodo dei Vescovi del Patriarcato Cattolico Latino – Chiesa Vecchia Cattolica in Italia e nel Mondo,
In virtù dell’autorità apostolica a Noi affidata, in forza della Successione Apostolica ininterrotta e nell'esercizio della giurisdizione spirituale ecclesiastica diretta alla salvezza delle anime (can. 1752 CIC);

PROMULGHIAMO E SANCISCIAMO il presente Codice di Diritto Canonico Patriarcale, quale corpus normativo supremo, vincolante e perpetuo per la disciplina, il governo, la vita sacramentale e l'ordinamento giudiziario di tutto il Clero e dei Fedeli laici appartenenti al Patriarcato.

LIBRO I — DE NORMIS GENERALIBUS ET DE PERSONIS

Titolo I — Delle Leggi Ecclesiastiche e della Giurisdizione

Can. 1: Le norme del presente Codice si applicano a tutte le Diocesi, Vicariati, Prelature, Parrocchie, Monasteri e Comunità missionarie del Patriarcato in Italia e nel Mondo (in Italia et in Mundo).

Can. 2: La consuetudine è ottima interprete delle leggi, purché non sia contraria alla Fede, ai Sette Concili Ecumenici o alla Teologia Sacramentale della Chiesa Latina.

Can. 3: La suprema legge della Chiesa è la salvezza delle anime (salus animarum suprema lex), alla quale deve essere subordinata ogni interpretazione del presente Codice.

Titolo II — Dei Fedeli e della Gerarchia Ecclesiale

Can. 4: Sono fedeli del Patriarcato coloro che, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, professano la Fede Conciliare, partecipano alla vita sacramentale e si sottomettono alla giurisdizione del Patriarca e del Santo Sinodo.
Can. 5: Per divina istituzione, nella Chiesa vi sono i ministri sacri (clero) e i laici. Tra i ministri sacri sussistono tre gradi dell'Ordine Sacro: Episcopato, Presbiterato e Diaconato.
LIBRO II — DE MAGISTERIO ET DE DOCTRINA FIDEI
Titolo I — Del Deposito della Fede e dell'Ortodossia
Can. 6: Il Patriarcato custodisce ed insegna integralmente il depositum fidei contenuto nelle Sacre Scritture, nella Tradizione Apostolica e nelle definizioni dogmatiche dei Primi Sette Concili Ecumenici della Chiesa Indivisa:
Nicea I (325) – Consostanzialità del Figlio (Homoousios).
Costantinopoli I (381) – Divinità dello Spirito Santo.
Efeso (431) – Unità Ipostatica e Theotokos.
Calcedonia (451) – Due nature nell'unica Persona di Cristo.
Costantinopoli II (553) – Cristologia Patristica.
Costantinopoli III (680-681) – Ditelismo (due volontà in Cristo).
Nicea II (787) – Venerazione delle Sacre Immagini.
Can. 7: Si riconosce ed accoglie l'autorità dogmatica del Concilio Vaticano I e le indicazioni liturgico-pastorali del Concilio Vaticano II, lette ed interpretate alla luce dell'ininterrotta Tradizione Patristica Latina.
Can. 8: Si riconosce la legittimità della Cronotassi dei Romani Pontefici di Rito Latino fino alla successione storica rappresentata da Sua Santità il Papa Benedetto XVI.
LIBRO III — DE SACRAMENTIS ET DE CULTU DIVINO
Titolo I — Disposizioni Generali sui Sacramenti
Can. 9: I Sacramenti della Nuova Alleanza sono sette: Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Unzione degli Infermi, Ordine Sacro e Matrimonio.
Can. 10: I Sacramenti producono la Grazia ex opere operato. Per la loro valida amministrazione si richiedono tassativamente la materia, la forma prescritta dai libri liturgici approvati e l'intenzione del ministro di fare ciò che fa la Chiesa (intentio faciendi quod facit Ecclesia).
Titolo II — Dell'Eucaristia e della Santa Liturgia
Can. 11: Nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo.
Can. 12: La Santa Messa è celebrata secondo i Riti Latini approvati dal Santo Sinodo (Rito Romano Antico/Tridentino e Rito Romano Renovato), garantendo la dignità e la sacralità dell'azione liturgica.
Titolo III — Dell'Ordine Sacro e della Successione Apostolica
Can. 13: L'Ordinazione Sacra è riservata esclusivamente agli uomini (viri) battezzati, in conformità alla prassi costante ed ininterrotta della Chiesa Cattolica e Orientale.
Can. 14: L'Ordinazione Episcopale è riservata al Patriarca o a un Vescovo da lui delegato, con l'assistenza di almeno due Vescovi co-consecratori in valida Successione Apostolica.
Can. 15: Ogni Ordinazione o Consacrazione avvenuta senza il mandato del Patriarca o in violazione delle norme sacramentali è da ritenersi illecita o invalidante secondo la gravità del vizio forma-materia.
Can. 16: La Cancelleria Patriarcale conserva l'Archivio delle Linee di Successione Apostolica di tutti i Vescovi e Chierici incardinati.
LIBRO IV — DE REGIMINE ET DE STRUCTURA HIERARCHICA
Titolo I — Del Patriarca e del Santo Sinodo
Can. 17: Il Patriarca è il Capo Supremo del Patriarcato, Padre dei Fedeli e Primate del Santo Sinodo. Egli possiede potestà ordinaria, vicaria, legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Can. 18: Il Santo Sinodo dei Vescovi è il supremo organo collegiale deliberativo della Chiesa. È presieduto dal Patriarca e composto da tutti i Vescovi Diocesani e Ausiliari in piena comunione.
Titolo II — Delle Diocesi e dei Vescovi
Can. 19: La Diocesi è la porzione del Popolo di Dio affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del Presbiterio.
Can. 20: I Vescovi Diocesani governano le Chiese loro affidate con potestà ordinaria e immediata, sempre in comunione con il Patriarca e in obbedienza ai Canoni del Sinodo.
Titolo III — Dell'Incardinazione del Clero
Can. 21: Ogni chierico (Diacono, Presbitero, Vescovo) deve essere incardinato in una Diocesi, Prelatura o Istituto di Vita Consacrata del Patriarcato. Non sono ammessi chierici vaganti (clerici vagantes).
Can. 22: L'incardinazione avviene tramite lettera formale emanata dall'Autorità Ordinaria competente dopo accurata verifica della idoneità morale, teologica e della validità degli ordini ricevuti.
LIBRO V — DE SANCTIONIBUS ET DE P***S ECCLESIASTICIS
Titolo I — Dei Delitti e delle Pene
Can. 23: Costituisce delitto ecclesiastico la violazione esterna e gravemente imputabile di una legge canonica o di un precetto della Chiesa.
Can. 24: Le pene canoniche si dividono in:
Pene medicinali o censure: Scomunica, Sospensione a divinis, Interdetto.
Pene espiatorie: Deposizione dallo stato clericale, privazione dell'ufficio o del beneficio ecclesiastico.
Titolo II — Dei Delitti contro la Fede e i Sacramenti
Can. 25: Chiunque cade nell'eresia manifesta, nell'apostasia o nello scisma incore ipso facto nella Scomunica riservata al Patriarca.
Can. 26: Chi simula l'amministrazione di un Sacramento, o chi conferisce l'Ordine Sacro senza valida materia, forma o autorità canonica, è punito con la sospensione immediata o con la deposizione dallo stato clericale.
LIBRO VI — DISPOSITIONES FINALES ET PROMULGATIO
Can. 27: Il presente Codice di Diritto Canonico Patriarcale entra in vigore ipso facto nel giorno della sua solenne promulgazione.
Can. 28: Tutte le leggi, i decreti, le consuetudini o i privilegi contrari al presente Codice sono abrogati e dichiarati privi di qualsiasi valore giuridico.
PROMULGATIO SOLLEMNIS
«Statuimus et decernimus ut hic Codex Iuris Canonici Patriarchalis sit lex fundamentalis et obligatoria pro universis clericis et fidelibus Patriarchatus Nostri.»
(Stabiliamo e decretiamo che questo Codice di Diritto Canonico Patriarcale sia legge fondamentale e obbligatoria per tutti i chierici e fedeli del Nostro Patriarcato).
Dato e promulgato in Sede Patriarcale, sottoscritto e convalidato dal Sigillo di Cancelleria, il giorno ventotto del mese di Luglio dell'Anno del Signore Duemilaventisei.

† SUA SANTITÀ E BEATITUDINE IL PATRIARCA
Patriarca Cattolico Latino e Primate del Santo Sinodo.

(Firma e Sigillo Patriarcale)

† I VESCOVI MEMBRI DEL SANTO SINODO
(Firme e Sigilli Episcopali)
De Mandato Summi Patriarchae:
Il Cancelliere Generale Patriarcale
(Firma e Sigillo di Cancelleria)

SANCTAE ECCLESIAE LATINAE​CONSTITUTIO APOSTOLICA​IN NOMINE DOMINI. AMEN.​SUPREMA SACRAE TRADITIONIS​DE REGIMINE, DOCTRIN...
30/07/2026

SANCTAE ECCLESIAE LATINAE
​CONSTITUTIO APOSTOLICA
​IN NOMINE DOMINI. AMEN.

​SUPREMA SACRAE TRADITIONIS
​DE REGIMINE, DOCTRINA, ET SACRAMENTIS PATRIARCHATUS CATHOLICI LATINI ET ECCLESIAE VETERIS CATHOLICAE IN ITALIA ET IN MUNDO

​Ad perpetuam rei memoriam

​PREAMBOLO ECCLESIOLOGICO

​I. La Missione della Chiesa e la Salvezza delle Anime
Gesù Cristo, Figlio di Dio e Unico Mediatore tra Dio e gli uomini, prima di salire al Cielo ha dato mandato agli Apostoli di ammaestrare tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). La Santa Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, per sua intrinseca natura inviata dal Salvatore, ha come supremo ed inderogabile fine la santificazione dell'umanità e la salvezza perenne delle anime, secondo la regola d'oro del Diritto Ecclesiastico per cui: «Salus animarum in Ecclesia suprema lex esse debet» (can. 1752 CIC).

​II. La Tradizione Latina e la Continuità Conciliare
Guidati dallo Spirito Paraclito, i Romani Pontefici e i Padri Conciliari hanno eretto un baluardo inespugnabile di dottrina, liturgia e disciplina. Per preservare questa identità sacra e mantenere viva la Grazia dei Sacramenti per tutti i fedeli di Rito Latino, la presente Costituzione Apostolica viene promulgata quale legge fondamentale, canonica ed organica del Patriarcato Cattolico Latino – Chiesa Vecchia Cattolica in Italia e nel Mondo.

​TITOLO I — DEFENSIO FIDEI ET MAGISTERIUM

​Articolo 1 — I Sette Concili Ecumenici della Chiesa Indivisa

​Il Patriarcato professa inalterata la Fede Orthodoxa e Cattolica definita, insegnata e tramandata dai Primi Sette Concili Ecumenici:
​Concilio Niceno I (325): Sancisce la Divinità e Consostanzialità del Figlio (Homoousios).
​Concilio Costantinopolitano I (381): Proclama la Divinità dello Spirito Santo nel Simbolo della Fede.
​Concilio Efesino (431): Confessa l'Unità Ipostatica di Cristo e proclama la Beata Vergine Maria Theotokos (Madre di Dio).

​Concilio Chalcedonense (451): Definisce le due nature, divina e umana, nell'unica Persona del Verbo Incarnato.

​Concilio Costantinopolitano II (553): Ribadisce l'Ortodossia Cristologica contro ogni deviazione nestoriana o monofisita.

​Concilio Costantinopolitano III (680-681): Proclama le due volontà e due operazioni in Cristo (anti-monotelismo).

​Concilio Niceno II (787): Stabilisce la legittimità e il culto di venerazione delle Sacre Immagini e delle Reliquie.

​Articolo 2 — Integrazione del Magistero dei Concili Vaticani

​Il Patriarcato integra e accoglie nel proprio patrimonio teologico, interpretandoli nell'armonia della Tradizione Patristica:

​Il Concilio Vaticano I (1869-1870), nelle sue definizioni ecclesiologiche e dogmatiche sulla costituzione della Chiesa e sul Primato di Pietro.
​Il Concilio Vaticano II (1962-1965), nelle sue Costituzioni Dogmatiche (Lumen Gentium, Dei Verbum) e Pastorali (Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes), attuando un rinnovamento liturgico e spirituale fedele alle radici latine.

​Articolo 3 — Successione Apostolica e Cronotassi Romana

​Si riconosce la validità e l'efficacia della Successione Apostolica e della Cronotassi dei Romani Pontefici di Rito Latino.

​Si accoglie la linea dei Papi regnanti dell'era contemporanea fino al pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, indicato quale termine e riferimento teologico della tradizione latina assunta dal Patriarcato.

​TITOLO II — SACRAMENTA ET JUS CANONICUM

​Articolo 4 — Il Settenario Sacramentale
​Il Patriarcato riconosce e amministra con assoluta riverenza i Sette Sacramenti istituiti da Nostro Signore Gesù Cristo, la cui efficacia opera ex opere operato:

​Battesimo: Janua Sacramentorum e fondamento della vita in Cristo.

​Confermazione (Cresima): Sigillo dello Spirito Santo.

​Santissima Eucaristia: Fonte e culmine della vita ecclesiale, Reale Presenza del Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo.

​Penitenza (Riconciliazione): Assoluzione e remissione dei peccati.

​Unzione degli Infermi: Sollievo spirituale e corporale dei malati.

​Ordine Sacro: Distinto nei tre gradi di Diaconato, Presbiterato ed Episcopato.

​Matrimonio: Unione indissolubile e sacra tra un uomo e una donna.

​Articolo 5 — Validità dell'Ordine Sacro e Successione Apostolica

​Le Consacrazioni Episcopali e le Ordinazioni Presbiterali e Diaconali sono conferite in rigorosa aderenza ai requisiti di sostanza, forma, materia ed intenzione (intentio faciendi quod facit Ecclesia) previsti dalla Teologia Sacramentale latina (cann. 1008-1054 CIC).

​Tutta la genealogia episcopale e le linee di Successione Apostolica dei Vescovi del Patriarcato devono essere attentamente verificate, certificate e conservate negli Archivi Patriarcali.
​Articolo 6 — Codice di Diritto Canonico Proprio
​Il Patriarcato è retto dal proprio Codice di Diritto Canonico Patriarcale (CDCP), derivato direttamente dal tronco della tradizione giuridica latina classica e integrato dai Decreti e dalle Costituzioni Promulgate dal Patriarca e dal Santo Sinodo.

​TITOLO III — DE REGIMINE ECCLESIAE ET STRUCTURA

​Articolo 7 — Il Patriarca e la Potestà Suprema
​Il Patriarca è la Suprema Autorità di Governo, Magistero e Giurisdizione spirituale del Patriarcato Cattolico Latino.

​Egli esercita la sua autorità secondo il principio della collegialità episcopale e con l'assistenza del Santo Sinodo.

​Al Patriarca competono le insegne, i titoli e le prerogative della dignità patriarcale, tra cui l'uso del galero verde a trenta nappe e la croce patriarcale a due bracci.

​Articolo 8 — Il Santo Sinodo dei Vescovi
​Il Santo Sinodo è composto da tutti i Vescovi diocesani, coadiutori ed ausiliari in piena comunione con il Patriarca.

​Il Sinodo è l'organo supremo legislativo e giudiziario per le questioni dottrinali, disciplinari e liturgiche.

​Articolo 9 — Giurisdizione ed Erezione delle Diocesi

​Il Patriarcato esercita la sua giurisdizione in Italia et in Mundo, erigendo Arcidiocesi, Diocesi, Vicariati, Prelature, Parrocchie e Missioni, garantendo la cura d'anime e la corretta formazione del Clero nei Seminari Patriarcali.

​TITOLO IV — CLAUSOLAE FINALES ET PROMULGATIO

​Articolo 10 — Autonomia Giurisdizionale
​Il Patriarcato riafferma la sua totale autonomia ecclesiastica e canonica nei confronti di federazioni vetero-cattoliche o correnti eterodosse che abbiano rifiutato la Tradizione morale, le definizioni dei Sette Concili Ecumenici o la struttura gerarchica della Chiesa Latina.

​Articolo 11 — Valore Perpetuo

​La presente Costituzione Apostolica ha valore di legge fondamentale, perpetua e irrevocabile. Qualsiasi atto, decreto o disposizione contraria a questa Costituzione è da considerarsi nullo e privo di ogni valore canonico.

​SANCTIONE ET APPROBATIO SOLLEMNIS
​«Habitis omnibus consideratis, hanc Nostram Constitutionem Apostolicam promulgamus, iubentes eam tamquam legem fundamentalem observari ab omnibus clericis et fidelibus Patriarchatus Nostri.»

(Sotto la spinta di queste considerazioni, promulghiamo questa Nostra Costituzione Apostolica, ordinando che sia osservata come legge fondamentale da tutti i chierici e fedeli del Nostro Patriarcato).

​Dato e promulgato a Sede Patriarcale, sotto il Sigillo di Piombo Patriarcale, il giorno ventotto del mese di Luglio dell'Anno del Signore Duemilaventisei.

​† SUA SANTITÀ E BEATITUDINE IL PATRIARCA
Patriarca Cattolico Latino e Primate del Santo Sinodo

(Firma Manuale e Sigillo Patriarcale)

​† I VESCOVI MEMBRI DEL SANTO SINODO
(Firme e Sigilli Episcopali)

​De Mandato Summi Patriarchae:
Il Cancelliere Patriarcale

(Firma e Sigillo della Cancelleria)

Indirizzo

Via Nassa 15
Vigna Di Valle
6900

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