11/11/2016
La recente presa di posizione della Chiesa su cremazione, affido e dispersione, ha ingenerato in alcuni Soci dei dubbi che qui vediamo di chiarire.
In sostanza la Chiesa sta ribadendo, forse con un po’ più di puntualità, concetti che sono già noti da anni.
Analizziamoli per singoli punti:
• LA CREMAZIONE: è ammessa, ed è ammessa fin dal 1963, quando Papa Paolo VI fece la prima sostanziale apertura al riguardo.
• LA DISPERSIONE: non è gradita alla Chiesa (volutamente non uso la parola “vietata” per i motivi che vedete a chiusura di questo articolo), che, conferma analoga posizione già assunta nel 2011 dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).
Oggi la Chiesa è più chiara e il non gradimento è espresso con più fermezza.
• L’AFFIDO: segue le sorti della “dispersione” e questa è un po’ una novità perché sinora il tema era stato affrontato in modo più sfumato.
Ora torniamo sul concetto di “vietato”, che è quello che probabilmente crea più confusione.
Quando la Chiesa dice “vietato” vuol dire che sta invitando le proprie strutture a non riconoscere il diritto al passaggio in chiesa delle esequie.
In altre parole significa che qualora il sacerdote venisse informato che il defunto ha chiesto la dispersione delle ceneri, questo sacerdote potrebbe opporre rifiuto ai familiari di celebrare la Messa in chiesa durante il funerale.
Questo e non altro.
Perché, almeno fino a prova contraria, viviamo in una realtà regolata da leggi, e la legge 130 del 2001 dichiara assolutamente valida (normando le relative modalità) la Cremazione, la Dispersione delle ceneri sia in luoghi consacrati che in natura, e, ovviamente, anche l’affido delle medesime ai familiari.
Dunque il tutto diventa, per i cattolici osservanti, una questione di coscienza individuale, ma, e va ribadito con forza, cremazione dispersione e affido sono, per legge, assolutamente legittimi.