29/02/2024
C'ERA DA ASPETTASSELO
OBBLIGO DI VARAIZIONE CATASTALE PER IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali)
86. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli
interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste
selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli
eventuali effetti sulla rendita dell’immobile
presente in atti nel catasto dei fabbricati.
87. Nei casi oggetto di verifica di cui al
comma 86 per i quali non risulti presentata
la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può
inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634
a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
88. All’articolo 25 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole: « del 8 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « dell’11 per cento ». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dal 1° marzo 2024.