02/05/2021
✴️ ZONA ARANCIONE ✴️
✅ CERTIFICAZIONI VERDI ✅
�Le COVID-19 (green pass) attestano condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale:
🦠 vaccinazione antiSARSCoV2 completata
validità , rilasciata su richiesta, cartacea o digitale, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione, al momento dell'ultima dose prevista.
🦠 guarigione da COVID-19 e fine isolamento
validità dalla guarigione, rilasciata su richiesta, cartacea o digitale, dall’operatore sanitario presso il quale il paziente era in cura, resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico
🦠 test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV2
validità di dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dagli operatori sanitari autorizzati
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente da uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
🟠 PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
�🔸 É vietato consumare cibi e bevande ’interno, ’esterno e nelle dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).
🔸 Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande.
* dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
🔸 La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
🔸 È consentita, senza restrizioni, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti.
🔸 Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si vedano FAQ precedenti), l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.
🟠 ATTIVITÀ COMMERCIALI
🔸 Nessuna limitazioni alle categorie di beni vendibili.
🔸 e :
Sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
🔸Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato:
(1metro)
all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
🔸 Le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
* interpersonale
* e igiene ambientale almeno due volte al giorno
* di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
* Far rispettare le misure anti-contagio, come uno alla volta negli esercizio di vicinato (fino a 40 metri quadrati) con un massimo di due operatori, regolamentato e scaglionato
* esporre il di persone contemporaneamente presenti all’interno dei locali.
🔺 Uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori, del gel per le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande.
🔺 Se il proprio Comune non dispone di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, dovra essere autocertificato.
🟠 ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
🔸 Consentite:
* , nel rispetto dei protocolli sottoscritti.
* e , rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
* in presenza�È fortemente consigliato svolgere la riunione in modalità online. Laddove non sia possibile, occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
* �Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
🔸 Le altre attività sono sospese
🟠 ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA
📌 Dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto
🔸 Sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto
🔸 Consentita l’attività sportiva 'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni.
🔸 Consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento; distanza di sicurezza interpersonale di almeno per l'attività e di almeno per l’attività (salvo necessaria presenza di accompagnatore per minorenni o persone non autosufficienti)
🔸 Corsi in piscina sospesi nelle zone arancioni.
🔸 Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one possono essere svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.
🔸 La pesca sportiva, può continuare ad essere praticata nel proprio comune o nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
🟠 SPOSTAMENTI
A chi si trova in zona arancione sono consentiti i seguenti spostamenti:
🔸 senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
🔸 dalle ore 5.00 alle 22.00, nello stesso Comune, senza giustificare il motivo
🔸 dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida
🔸 È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
🔸Da un Comune fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km, 🔺vietato spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
🔸 Consentito far visita a parenti o amici, all’interno dello , dalle ore 5.00 alle 22.00, per un massimo di 4 persone (+ figli minorenni e persone non autosufficienti conviventi). Da Comune fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte.
📌La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
🔸 Dalla zona arancione è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se se ne ha titolo prima del 14 gennaio 2021
🔸 È possibile (se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé) accompagnare i figli dai nonni o andarli a riprendere per potersi recare al lavoro ma fortemente sconsigliato, gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.
🔸 È previsto di uscire per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale
🔸 Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio
📌 Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autodichiarazione