12/04/2026
Brevi osservazioni sull’ordinanza n. 26826/2025 Cass. Civ. sez. III
(avv. Emiliano Ferri)
Introduzione
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 26826 del 6 ottobre 2025, costituisce un passaggio cruciale nell’ambito della tutela giuridica del concepito e del neonato alla luce delle più recenti evoluzioni giurisprudenziali, specie nella responsabilità sanitaria.
Questo provvedimento segna una significativa inversione di tendenza rispetto alle passate prassi restrittive, riconoscendo esplicitamente la risarcibilità del danno morale e parentale anche in assenza del consolidamento di un rapporto affettivo “effettivo”, come pure per la perdita del feto prima della nascita o nei momenti immediatamente successivi.
Il caso concreto: breve ricostruzione dei fatti
La vicenda trae origine dalla tragica morte, poco dopo il parto, di una neonata, G.G., dovuta a una grave asfissia perinatale cagionata dall’inadeguata gestione medico-sanitaria della gravidanza e del travaglio presso una struttura ospedaliera pubblica. Le numerose richieste d’intervento della madre non ottennero il dovuto ascolto; le accertate omissioni e i ritardi diagnostico-terapeutici condussero al decesso della nascitura poco dopo il parto.
La famiglia agì in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale. In primo grado, il Tribunale riconobbe la piena responsabilità dei sanitari e dell’Azienda Ospedaliera, condannandoli a un significativo risarcimento secondo parametri tabellari. In appello, tuttavia, la quantificazione del danno veniva drasticamente ridotta, sul presupposto che la relazione parentale con un neonato deceduto poco dopo la nascita fosse solo “potenziale” e non “effettiva”, così giustificando un abbattimento del 50% rispetto ai minimi tabellari.
Contro questa valutazione, la famiglia ricorreva infine in Cassazione, sollevando il tema del riconoscimento e della quantificazione adeguata del danno, anche nella particolare fattispecie del decesso del concepito o del neonato.
La pronuncia della Cassazione: principi affermati
La Suprema Corte ha individuato e sancito alcuni fondamentali principi di diritto:
1. Assimilabilità del danno: La perdita del feto, per omissione o ritardo sanitario, è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, sia sotto il profilo della sofferenza interiore che sotto quello della compromissione dinamico-relazionale per i genitori.
2. Riconoscimento della sofferenza: La Corte evidenzia che il danno parentale per la morte del concepito o del neonato si configura prevalentemente quale intensa sofferenza interiore dei genitori, in misura ancor più accentuata per la madre, che vive una relazione affettiva e biologica con il figlio sin dalle prime fasi della gestazione.
3. Tutela della vita nascente: La Corte rammenta il fondamento costituzionale della tutela del concepito, richiamando non solo la protezione della maternità ex art. 31, secondo comma, Cost., ma anche l’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell’uomo e, tra questi, anche la situazione giuridica del concepito con caratteristiche proprie.
4. Superamento della distinzione tra danno effettivo e potenziale: La Cassazione rigetta la riduzione risarcitoria motivata dalla supposta natura “potenziale” della relazione con il figlio perso prima della nascita o subito dopo, riconoscendo che il dolore genitoriale deriva già da una relazione reale maturata nel periodo della gravidanza.
Centralità della dignità della vita dal concepimento
Questa sentenza rappresenta una vera e propria valorizzazione della vita nascente, rifiutando di relegare la perdita di un figlio al rango di “danno potenziale” e riconoscendo come la relazione genitoriale esista, e sia tutelata, già durante la gravidanza. In quest'ottica pro life, la Cassazione sposa la lettura per cui la dignità umana e il valore della persona sono riconosciuti sin dal concepimento, come del resto stabilito dalla stessa Corte Costituzionale.
Emerge con forza il principio per cui il dolore per la perdita del figlio – anche non ancora nato o deceduto nelle primissime fasi di vita – è un dolore reale, concreto, giuridicamente riconosciuto e dunque degno di adeguato ristoro. Viene posta in secondo piano la meccanica valutazione della durata o dell’intensità del rapporto parentale “consolidato”, a favore di una visione che valorizza la maternità e la paternità come dimensioni che si radicano nell’esperienza della gravidanza stessa.
Sul piano risarcitorio, ciò implica il pieno riconoscimento sia della sofferenza morale che degli eventuali pregiudizi dinamico-relazionali, senza alcuna decurtazione automatica dei parametri tabellari.
La decisione della Cassazione si inserisce in un percorso giurisprudenziale evolutivo che rafforza le tutele sulla vita umana nascente, orientando giudici e operatori verso una interpretazione più ampia dei diritti dei genitori e della centralità dell’essere umano dal concepimento. Viene così favorita quella cultura giuridica che vede nella protezione della vita, anche e soprattutto nelle sue fasi iniziali, una delle espressioni fondamentali dello Stato di diritto.
In definitiva, la sentenza Cass. civ., Sez. III, n. 26826/2025 rappresenta una tappa fondamentale per la tutela giuridica della vita nascente e del dolore genitoriale, superando le precedenti rigidità interpretative e fornendo un solido sostegno teorico e pratico a chi si riconosce nei valori pro life.
Si tratta dunque di un orientamento che professionisti, enti sanitari e famiglie dovranno attentamente considerare, non solo in sede giudiziale, ma anche nel più ampio processo di evoluzione della coscienza giuridica e sociale sul valore intrinseco della vita in ogni sua fase.
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