TUTELA DELLA PRIVACY:
Fotografie utilizzate da: oratorio sangio lecco
Per le fotografie o immagini pubblicate la Legge 633 riporta una sezione (capo 5, sez. 2) interamente dedicata al rispetto dell'immagine delle persone ritratte. Il concetto portante di questa sezione è espresso all'articolo 96: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso
di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente". L'indicazione è inequivocabile: fatte salve alcune particolari e circoscritte eccezioni, chi veda pubblicato il proprio ritratto fotografico senza essere consenziente a tale utilizzo pubblico, può opporsi e richiederne la rimozione. NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE:
Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione (quindi: bene per i fini informativi, come articoli di cronaca e pubblicazioni librarie, no nei casi di merchandising o pubblicità);
Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E' il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto;
Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili;
Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico (messe, comunioni, cresime, giornate o momenti in oratorio, ecc.) ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Attenzione: NON sono liberamente pubblicabili i ritratti eseguiti in luoghi pubblici, ma le immagini che, avendo come soggetto principale il luogo pubblico, o l'avvenimento pubblico, incidentalmente riportino come riconoscibili anche i volti di persone lì presenti. In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto. Quando, tuttavia, questo "ritratto" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, messe, cerimonie quali comunioni, cresime, ecc., ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore. La Redazione riconosce i diritti personali di ogni individuo: pertanto, chiunque apparisse in una qualunque delle immagini pubblicate senza la propria volontà, può chiedere l'oscuramento immediato